Il Tribunale aveva dichiarato estinti i reati di abusivismo edilizio contestati a due comproprietari, ritenendo superata con successo la messa alla prova. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, evidenziando che gli imputati non avevano demolito le opere abusive né ottenuto una sanatoria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la messa alla prova nei reati edilizi richiede obbligatoriamente l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Di conseguenza, senza la preventiva demolizione dell'abuso o la sua regolarizzazione urbanistica, il percorso di prova non può considerarsi superato. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, disponendo che i proprietari debbano affrontare nuovamente il processo penale.
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