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Art. 1677 Codice Civile — Sezione Terza Penale

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Fatture soggettivamente inesistenti: la condanna
La Corte di Cassazione conferma la condanna per dichiarazione fraudolenta a carico dell'amministratore di una società che gestiva un supermercato. Il caso riguarda l'utilizzo di fatture per servizi, quali caricamento scaffali e cassa, emesse da un'altra impresa. I giudici hanno stabilito che, nonostante le prestazioni fossero state effettivamente eseguite, si trattava di fatture soggettivamente inesistenti, poiché mascheravano un'intermediazione illecita di manodopera anziché un legittimo contratto d'appalto. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ribadendo che la diversità tra il soggetto che emette la fattura e quello che realmente esegue la prestazione è sufficiente per configurare il reato.
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