La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su motivi nuovi di appello. La sentenza chiarisce che i nuovi motivi non possono introdurre censure non presentate nell'atto originario e che una nuova pronuncia giurisprudenziale non costituisce un "overruling" se il cambio di orientamento non era imprevedibile. Il caso riguardava un'impugnazione per reati fiscali in cui la difesa ha tentato tardivamente di contestare l'elemento soggettivo del reato.
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