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Art. 167 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 167 Codice di Procedura Penale

Concorso in traffico di armi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due imputati condannati per detenzione di armi clandestine, ricettazione e traffico di droga. Le sostanze e le armi erano state scoperte in un camion che trasportava legna, celate in un bidone. I ricorrenti contestavano la competenza territoriale, l'utilizzabilità delle intercettazioni e la valutazione delle prove. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo la loro motivazione logica e coerente. Ha ribadito i criteri per la determinazione della competenza nei reati permanenti e la legittimità dell'uso di intercettazioni provenienti da altri procedimenti, confermando la solidità del quadro probatorio a carico degli imputati per il concorso in traffico di armi.
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Inutilizzabilità intercettazioni: la Cassazione decide
Due imputati, condannati per detenzione di armi clandestine e ricettazione, hanno contestato in Cassazione l'inutilizzabilità delle intercettazioni probatorie. La Corte ha chiarito che, sebbene l'eccezione di inutilizzabilità intercettazioni sia proponibile in ogni stato e grado del processo, nel caso di specie le prove erano state legittimamente acquisite da un procedimento connesso. La sentenza ha inoltre ribadito che l'uso di localizzatori GPS da parte della polizia non necessita di autorizzazione preventiva del giudice.
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Concorso in associazione mafiosa: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di estorsione e associazione mafiosa. Diversi soggetti erano accusati di aver partecipato o favorito un'organizzazione criminale che imponeva l'acquisto di gadget a commercianti. La Corte ha confermato diverse condanne, ma ha annullato quelle a carico di due coniugi fornitori dei gadget, stabilendo che non era stata adeguatamente provata la loro consapevolezza del fine estorsivo. Questa decisione sottolinea la necessità di dimostrare l'elemento psicologico nel reato di concorso in associazione mafiosa, distinguendo la mera fornitura di beni dalla partecipazione cosciente al piano criminale.
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