Un medico, sospeso dal servizio e sottoposto a procedimento penale, ha avviato diverse cause civili, di lavoro e amministrative. Essendo titolare di una polizza di tutela legale, ha chiesto alla propria compagnia assicurativa il rimborso delle spese legali sostenute. L'assicurazione ha liquidato il massimale di ventimila euro, ma l'assicurato ha richiesto una somma maggiore in tribunale. I giudici di merito hanno respinto la domanda per mancata prova dell'attività difensiva svolta e per l'esclusione contrattuale delle liti amministrative. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del medico. La Suprema Corte ha stabilito che la compagnia ha contestato tempestivamente le pretese e che i nuovi documenti presentati in appello erano inammissibili. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali.
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