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Art. 1667 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1667 Codice Civile

Responsabilità dell’appaltatore: esonero se il terreno frana
Il Committente rifiuta di pagare il saldo dei lavori all'Appaltatore, lamentando gravi vizi dell'edificio dovuti a un movimento franoso. L'Appaltatore e il Progettista si difendono dimostrando di aver fatto affidamento sulla dettagliata indagine geologica fornita dallo stesso Committente. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Committente, confermando che la responsabilità dell'appaltatore è esclusa se il committente fornisce un esame geologico approfondito svolto da un professionista e se ulteriori indagini richiederebbero strumenti straordinari. Il Committente viene quindi condannato a pagare i lavori eseguiti e a rimborsare le spese legali di tutte le parti, comprese quelle del Direttore dei Lavori chiamato in causa.
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Penale per ritardo: il collaudo non cancella l’inadempimento
Un'Azienda Ospedaliera applica una penale per ritardo a una Società Appaltatrice per la consegna tardiva di macchinari medici. La Società si oppone, sostenendo che il collaudo positivo senza riserve precluda la richiesta di penali e che il termine di consegna sia decorso in ritardo. La Corte d'Appello dà ragione alla Società, ma la Cassazione ribalta la decisione. I giudici di legittimità chiariscono che il collaudo non sana i ritardi nella consegna, i quali costituiscono un ordinario inadempimento contrattuale contestabile entro i termini di prescrizione. Inoltre, la richiesta di chiarimenti superflui non sposta in avanti la decorrenza dei termini contrattuali. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Denuncia dei vizi nell’appalto: ritardo fatale per il committente
Un'azienda committente si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il saldo dei lavori di installazione di un impianto elettrico. Il committente lamentava gravi difetti e chiedeva il pagamento della penale per il ritardo. La Corte d'Appello, confermata dalla Cassazione, ha rigettato l'opposizione. I giudici hanno accertato la tardiva denuncia dei vizi nell'appalto, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta, documentata da una perizia di parte. Inoltre, la clausola penale non riguardava il ritardo nella consegna ma l'ostacolo ad altri lavori. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del committente, confermando l'obbligo di pagare il saldo dei lavori e le spese di giudizio.
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Accettazione dell’opera nell’appalto: consegna non è gradimento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'impresa appaltatrice, confermando la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni a favore del committente. La vicenda nasce dalla contestazione di gravi difetti nella lavorazione di porfido. L'appaltatore sosteneva che la presa in consegna della merce equivalesse ad accettazione, facendo scattare la decadenza per la denuncia dei vizi. La Suprema Corte ha chiarito che la semplice consegna materiale è distinta dall'accettazione dell'opera nell'appalto, la quale richiede una reale manifestazione di gradimento. Fino a quando non avviene l'accettazione, l'onere di provare la corretta esecuzione dei lavori grava sull'appaltatore. Poiché l'opera era del tutto inadatta all'uso e non accettata, il committente ha ottenuto legittimamente la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.
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Isolamento acustico: l’hotel non è un’unica stanza per la legge
La Committente affida all'Impresa Appaltatrice la ristrutturazione di un complesso immobiliare da destinare a residenza turistico-alberghiera. Successivamente, la Committente contesta la presenza di gravi vizi, tra cui il mancato isolamento acustico delle singole unità abitative. La Corte d'Appello esclude l'applicabilità dei limiti di rumore previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, ritenendo la struttura un'unica unità alberghiera. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: le residenze turistico-alberghiere, pur avendo gestione unitaria, sono composte da distinti ambienti abitativi destinati alla permanenza di persone diverse. Di conseguenza, l'isolamento acustico deve rispettare i requisiti di legge sia per le pareti verticali sia per i solai. La Cassazione accoglie il ricorso della Committente e rinvia la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Contratto di appalto: vizi negli infissi e risarcimento danni
Una cooperativa edilizia ha chiesto il risarcimento dei danni a un'impresa per i vizi riscontrati negli infissi e per il ritardo nella consegna delle opere. La Corte di appello ha condannato l'impresa al risarcimento. L'impresa ha proposto ricorso principale in Cassazione, contestando la validità della denuncia dei vizi e la sussistenza del ritardo. La cooperativa ha risposto con ricorso incidentale per ottenere il riconoscimento di ulteriori difetti. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. La Corte ha chiarito che, in tema di contratto di appalto, il verbale di constatazione dei difetti, anche se non firmato dall'appaltatore, costituisce una valida denuncia dei vizi. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti a causa della reciproca soccombenza.
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Responsabilità contrattuale dell’appaltatore: tempi lunghi
Un'azienda agricola (Il Committente) ha stipulato un contratto di appalto con un'impresa (L'Appaltatore) per installare un impianto fotovoltaico. L'accordo prevedeva anche l'obbligo per l'impresa di presentare la domanda per gli incentivi statali (GSE). L'impianto è stato realizzato, ma l'impresa non ha inviato la domanda, facendo perdere i contributi al cliente. Il Committente ha chiesto il risarcimento dei danni. La Cassazione ha confermato la responsabilità contrattuale dell'appaltatore. Trattandosi di un obbligo accessorio e non di un vizio dell'opera, non si applicano i brevi termini di decadenza e prescrizione previsti per i difetti di costruzione, ma la normale prescrizione decennale. L'Appaltatore è stato condannato a risarcire i danni e a pagare le spese legali.
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Riduzione del prezzo nell’appalto: negata se l’opera è a metà
Un committente ha pagato interamente un'impresa per lavori edili mai ultimati e affetti da difetti. Il committente ha richiesto in giudizio la risoluzione del contratto e, in via subordinata, la riduzione del prezzo nell'appalto per i vizi riscontrati. L'impresa si è difesa sostenendo che l'interruzione dei lavori era giustificata da una variante al progetto richiesta dallo stesso committente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, stabilendo che la speciale tutela della riduzione del prezzo nell'appalto prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile si applica esclusivamente quando l'opera è stata interamente completata. Se i lavori sono incompiuti, il committente non può invocare questa specifica garanzia, ma deve agire secondo le regole ordinarie della risoluzione contrattuale per inadempimento. Di conseguenza, il committente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Contratto di appalto: quando l’opera è conforme ma non basta
Il Circolo Sportivo ha citato in giudizio L'Impresa Appaltatrice chiedendo la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni per il cattivo drenaggio di quattro campi da tennis ristrutturati. L'Impresa Appaltatrice ha risposto con una domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Circolo Sportivo, confermando che l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera solo per le prestazioni specificamente pattuite nel contratto. Nel caso di specie, il preventivo accettato prevedeva esclusivamente interventi sul manto superficiale e non sul sottofondo drenante. Di conseguenza, L'Impresa Appaltatrice vince la causa, ha diritto al pagamento del corrispettivo pattuito e il Circolo Sportivo deve pagare le spese legali.
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Contratto di appalto: l’impresa chiede il saldo ma paga i danni
Un'impresa edile ha chiesto il pagamento del saldo per la costruzione di una struttura in cemento armato. Il committente si è opposto, lamentando che i lavori non erano stati completati (mancavano le scale) e presentavano gravi difetti. Il committente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni. La Cassazione ha stabilito che, se l'opera non è completata, non si applicano i brevi termini di decadenza della garanzia per vizi del contratto di appalto, ma le regole generali sulla risoluzione per inadempimento. Di conseguenza, il committente ha diritto al risarcimento senza limiti temporali di decadenza, e l'impresa edile perde la causa.
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Contratto d’opera non ultimato: lavori a metà e niente pagamento
Un artigiano ha richiesto il pagamento per dei lavori eseguiti presso un ristorante. Il committente si è opposto, lamentando che le opere erano incomplete e difettose. I giudici di merito hanno risolto il contratto per colpa dell'artigiano. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di contratto d'opera non ultimato, non si applica la garanzia speciale per i vizi con il relativo termine di decadenza di sessanta giorni. Al contrario, si applicano le regole generali sulla risoluzione per inadempimento. Di conseguenza, il committente può chiedere lo scioglimento del contratto anche se non ha denunciato i difetti entro i sessanta giorni dalla scoperta. L'artigiano perde la causa e deve pagare le spese processuali aggiuntive.
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