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Art. 1655 Codice Civile — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 1655 Codice Civile

Somministrazione illecita di manodopera: sequestro confermato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imprenditrice contro il sequestro preventivo delle sue quote societarie. L'indagata era coinvolta in una frode fiscale basata sulla somministrazione illecita di manodopera. Attraverso la creazione di un finto contratto di appalto e l'uso di una società cartiera, le aziende riconducibili all'imprenditrice contabilizzavano fatture per operazioni inesistenti al fine di detrarre indebitamente l'IVA e ridurre le imposte sul reddito. I giudici hanno confermato che l'appalto era fittizio, in quanto l'azienda fornitrice non assumeva alcun rischio d'impresa né organizzava autonomamente i lavoratori, che operavano invece sotto le direttive dei coniugi indagati. La Cassazione ha ribadito la legittimità del sequestro delle quote per impedire la reiterazione dei reati fiscali e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Fatture soggettivamente inesistenti: la condanna
La Corte di Cassazione conferma la condanna per dichiarazione fraudolenta a carico dell'amministratore di una società che gestiva un supermercato. Il caso riguarda l'utilizzo di fatture per servizi, quali caricamento scaffali e cassa, emesse da un'altra impresa. I giudici hanno stabilito che, nonostante le prestazioni fossero state effettivamente eseguite, si trattava di fatture soggettivamente inesistenti, poiché mascheravano un'intermediazione illecita di manodopera anziché un legittimo contratto d'appalto. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ribadendo che la diversità tra il soggetto che emette la fattura e quello che realmente esegue la prestazione è sufficiente per configurare il reato.
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Bis in idem cautelare: no a due procedimenti
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo, stabilendo un principio fondamentale in materia di 'bis in idem cautelare'. Dopo l'annullamento di un primo sequestro per un vizio di forma, il Pubblico Ministero aveva sia richiesto l'emissione di un nuovo decreto, sia impugnato la decisione di annullamento. La Suprema Corte ha chiarito che queste due iniziative non possono coesistere. Il PM deve scegliere una sola via: o reiterare la richiesta o impugnare. La contemporanea pendenza di due procedure cautelari per lo stesso fatto viola il divieto di 'bis in idem', rendendo la seconda iniziativa processuale inefficace. Di conseguenza, il secondo sequestro è stato annullato senza rinvio.
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