La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile una richiesta di fissazione del termine per il risarcimento del danno, condizione per una sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto già revocato il beneficio, basandosi su un certificato del casellario non aggiornato. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di un termine fissato in sentenza, spetta al giudice dell'esecuzione determinarlo, anche d'ufficio, e ha censurato l'omesso uso dei poteri istruttori per verificare lo stato effettivo del procedimento.
Continua »