Il Tribunale dichiarava estinto il reato di evasione contestato a un imputato per intervenuta prescrizione del reato, fissando l'estinzione anticipatamente rispetto ai termini previsti. Il Procuratore Generale impugnava la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che il primo giudice avesse ignorato la recidiva infraquinquennale, la quale allungava il termine massimo di punibilità a nove anni anziché sette anni e mezzo. Durante l'attesa del giudizio di legittimità, tuttavia, anche questo termine prorogato scadeva definitivamente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa per sopravvenuta carenza di interesse: l'eventuale accoglimento delle tesi della procura non avrebbe prodotto alcun vantaggio concreto, poiché il decorso del tempo imponeva comunque di confermare l'estinzione dell'illecito.
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