L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi per quattro istruttori di un'Associazione Sportiva Dilettantistica. I giudici di merito avevano annullato la richiesta, ritenendo applicabile l'esenzione fiscale per i redditi diversi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che l'esenzione dall'obbligo contributivo istruttori sportivi non è automatica. Per goderne, l'attività non deve essere svolta in modo professionale e l'associazione deve dimostrare l'effettiva assenza di scopo di lucro, non bastando la sola affiliazione formale al CONI. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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