La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un subconduttore che occupava un immobile dopo la risoluzione del contratto di leasing principale. La Corte ha ribadito che il contratto di sublocazione è un rapporto derivato e la sua sorte dipende da quella del contratto principale. Pertanto, con la risoluzione contratto di leasing, anche il subaffitto cessa di avere efficacia, e il subconduttore è tenuto al rilascio dell'immobile, non potendo opporre il proprio titolo al concedente.
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