A seguito della risoluzione di un contratto di vendita d'azienda per mutuo dissenso, un giudice non si pronunciava sulla richiesta di restituzione del prezzo. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale omessa pronuncia non impedisce di riproporre la domanda in un nuovo processo. Ha inoltre chiarito che l'indennità per ritardata riconsegna dell'azienda non è soggetta a IVA, in quanto ha natura risarcitoria e non contrattuale.
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