Un lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la propria azienda datrice di lavoro per risarcimento da licenziamento illegittimo. Per recuperare il credito, ha avviato un pignoramento presso terzi verso una società affittuaria dell'azienda, debitrice dei canoni mensili. La società terza ha sostenuto che il canone non fosse dovuto per la mancata emissione della fattura commerciale da parte della concedente. I giudici di merito hanno respinto le pretese del creditore. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il debito per il canone sorge con il godimento del bene. Gli obblighi fiscali come la fatturazione restano estranei al vincolo contrattuale e non impediscono il pignoramento.
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