Un dirigente pubblico impugna la revoca anticipata del suo incarico a seguito di una riorganizzazione aziendale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la correttezza del giudizio di merito che aveva stabilito il litisconsorzio necessario con il dirigente subentrato. La Corte chiarisce che la richiesta di reintegrazione incide direttamente sulla posizione del terzo, rendendo indispensabile la sua partecipazione al processo. Inoltre, i motivi volti a una nuova valutazione dei fatti sono stati dichiarati inammissibili.
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