Il Proprietario di un immobile e la Moglie, nominata custode giudiziario del cantiere sequestrato, sono stati condannati per la violazione dei sigilli (Art. 349 c.p.) per aver proseguito lavori edili abusivi nonostante il sequestro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini del calcolo della prescrizione del reato, rileva esclusivamente la data di lettura del dispositivo della sentenza in udienza e non il successivo deposito delle motivazioni. Inoltre, il Proprietario non poteva ottenere la sospensione condizionale della pena, avendone già usufruito due volte in passato per lo stesso reato. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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