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Art. 158 Codice Penale — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 158 Codice Penale

Danno da Reato: Prescrizione non dal fatto ma dalla sentenza
Un medico, illegittimamente escluso da un'assunzione nella sanità pubblica a favore di un altro candidato, ha subito anche atti di mobbing. I responsabili si sono difesi sostenendo che il diritto al risarcimento fosse scaduto. La Cassazione ha chiarito un principio fondamentale sulla prescrizione del risarcimento del danno da reato: il termine per agire non decorre dal giorno del fatto illecito, ma dalla data in cui la sentenza penale (anche se di prescrizione del reato) diventa definitiva. L'essersi costituiti parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione fino alla sua conclusione. Di conseguenza, il medico aveva ancora diritto a chiedere i danni, poiché ha agito in sede civile entro cinque anni dalla fine del processo penale.
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Giudicato interno: quando si forma e i suoi limiti
In un complesso caso post-fallimentare, gli eredi di un imprenditore hanno citato in giudizio una banca e il curatore per la presunta appropriazione di fondi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'applicazione della prescrizione quinquennale. La decisione si fonda sul principio del giudicato interno, formatosi sulla qualificazione della responsabilità come extracontrattuale, poiché i ricorrenti non avevano impugnato specificamente tale punto in appello, rendendo la statuizione definitiva e precludendo l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
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