Un medico, illegittimamente escluso da un'assunzione nella sanità pubblica a favore di un altro candidato, ha subito anche atti di mobbing. I responsabili si sono difesi sostenendo che il diritto al risarcimento fosse scaduto. La Cassazione ha chiarito un principio fondamentale sulla prescrizione del risarcimento del danno da reato: il termine per agire non decorre dal giorno del fatto illecito, ma dalla data in cui la sentenza penale (anche se di prescrizione del reato) diventa definitiva. L'essersi costituiti parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione fino alla sua conclusione. Di conseguenza, il medico aveva ancora diritto a chiedere i danni, poiché ha agito in sede civile entro cinque anni dalla fine del processo penale.
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