Un individuo, condannato per truffa e minacce, ricorre in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte, pur concordando sulla non applicabilità di un'aggravante, dichiara il ricorso inammissibile. Si stabilisce che l'onere della prova per dimostrare una data di commissione del reato anteriore, ai fini della prescrizione, grava sull'imputato, il quale non può introdurre nuove ricostruzioni fattuali in sede di legittimità. La condanna diventa così definitiva.
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