La Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione per un prospetto informativo incompleto o non veritiero costituisce un illecito permanente. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni non decorre dalla data di approvazione del prospetto, ma dalla data di chiusura dell'offerta al pubblico. In questo caso, la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva dichiarato prescritto l'illecito, affermando che la condotta dannosa per gli investitori si protrae per tutta la durata dell'offerta. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Autorità di vigilanza, chiarendo un principio fondamentale per la tutela del mercato finanziario.
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