Il Condannato ha richiesto l'applicazione del beneficio dell'indulto per una condanna del 2007. Tuttavia, il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa di una successiva condanna a due anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, ritenuta ostativa in quanto commessa nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge sull'indulto. Il Condannato ha proposto ricorso sostenendo che le condotte materiali erano antecedenti alla dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la revoca dell'indulto. La Corte ha chiarito che la sentenza di fallimento rappresenta una condizione obiettiva di punibilità che determina il momento di consumazione del reato. Di conseguenza, il reato si considera commesso alla data del fallimento, rientrando pienamente nel periodo ostativo quinquennale.
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