Un soggetto, condannato per aver commercializzato un veicolo con un marchio contraffatto, ha proposto ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le statuizioni civili a suo carico nonostante l'intervenuta prescrizione del reato. L'ordinanza stabilisce principi chiave: uno screenshot da social network è una prova documentale valida e la natura grossolana della contraffazione è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, poiché la norma tutela la pubblica fede.
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