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Art. 1573 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Compensazione concordato preventivo: canoni locazione
Una società in concordato preventivo richiedeva il pagamento di canoni di locazione a una banca, la quale opponeva in compensazione un proprio controcredito sorto prima della procedura. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della compensazione nel concordato preventivo, stabilendo che il momento rilevante per valutare l'anteriorità del credito del locatore è la data di stipula del contratto di locazione (il "fatto genetico") e non la scadenza delle singole rate. Poiché il contratto era anteriore alla procedura, la compensazione è stata ritenuta valida.
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