Una cittadina, dopo aver impugnato una sentenza della Corte d'Appello, ha deciso di procedere con la rinuncia al ricorso in Cassazione. La comunità religiosa controparte ha accettato la rinuncia. La Suprema Corte, applicando l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciarsi sulle spese processuali data l'accettazione della rinuncia.
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