Un proprietario terriero ha bloccato con catena e lucchetto il cancello di confine, impedendo a un operaio del vicino di uscire, e il giorno successivo ha sostituito la serratura per impedire l'accesso. I giudici di merito lo avevano condannato per violenza privata e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l'autore agisce per tutelare un proprio presunto diritto di proprietà negando una servitù di passaggio, scatta il reato speciale di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non la violenza privata. Questo principio vale anche se l'azione colpisce un operaio terzo incaricato dal vicino. Di conseguenza, la Suprema Corte ha riqualificato la condotta e ha dichiarato il reato prescritto agli effetti penali, confermando comunque l'obbligo di risarcire i danni civili.
Continua »