Un gestore del servizio idrico ha richiesto agli eredi di un'utente il pagamento di somme a titolo di conguagli per partite pregresse. Gli utenti hanno contestato la richiesta davanti al Giudice Ordinario. Il gestore ha impugnato la decisione sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo e la legittimità delle tariffe retroattive deliberate dalle autorità di settore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del gestore. I giudici hanno chiarito che la controversia spetta al giudice ordinario poiché riguarda un rapporto contrattuale privatistico. Inoltre, la Corte ha stabilito che l'applicazione di conguagli per partite pregresse è illegittima nei contratti di somministrazione periodica, in quanto il prezzo deve essere proporzionato ai consumi effettivi del periodo di riferimento e non può essere modificato retroattivamente senza il consenso dell'utente.
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