Una struttura sanitaria ha citato in giudizio il proprio fornitore idrico, rivendicando il diritto a una tariffa agevolata prevista dal contratto per le "comunità". Il fornitore sosteneva che la determinazione della tariffa fosse un atto discrezionale, escludendo la competenza del giudice civile. La Corte di Cassazione ha invece confermato la giurisdizione del giudice ordinario, stabilendo che la controversia riguarda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale e, quindi, un diritto soggettivo dell'utente, che rientra pienamente nella competenza del tribunale civile.
Continua »