La controversia trae origine da un contratto di permuta di cosa futura stipulato tra due privati e una società di costruzioni, successivamente dichiarata fallita. L'accordo prevedeva la cessione di un'area edificabile in cambio di futuri appartamenti, garantita da una fideiussione che la società avrebbe dovuto rinnovare. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia sopravvenuta del contratto proprio a causa del mancato rinnovo della garanzia fideiussoria. Giunta in Cassazione, la vicenda si è conclusa con la rinuncia reciproca ai ricorsi da parte del Fallimento e dei privati, portando all'estinzione del giudizio.
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