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Art. 155 Codice di Procedura Civile — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 155 Codice di Procedura Civile

Scadenza termine impugnazione di sabato: l’appello è tardivo
Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza. Il termine per l'impugnazione di 45 giorni scadeva di sabato. L'avvocato ha depositato l'atto il lunedì successivo, credendo che il termine fosse prorogato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito un principio fondamentale sulla scadenza termine impugnazione: il sabato non è considerato un giorno festivo dalla legge. Pertanto, a differenza della domenica, non causa la proroga automatica della scadenza al giorno lavorativo seguente. Il ricorso, depositato in ritardo, è stato respinto con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Recidiva e termini: la parola alla Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per reati contro il patrimonio, confermando l'applicazione della **Recidiva**. La Suprema Corte ha chiarito che la norma del codice di procedura civile che considera il sabato come giorno festivo non si applica al processo penale. Inoltre, la decisione ha ribadito che la spiccata indole delinquenziale, desunta da numerosi precedenti penali, giustifica pienamente l'aggravante contestata, rendendo irrilevanti le mere critiche lessicali sollevate dalla difesa.
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Inammissibilità del ricorso: Cassazione su motivi generici
La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per una violazione del Codice della Strada. La decisione si fonda su due pilastri: la presentazione tardiva dell'atto e la sua genericità, configurando un "non motivo" di impugnazione. La Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e non possono limitarsi a una lamentela astratta, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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