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Art. 154 Codice della Strada — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 154 Codice della Strada

Inversione di marcia in autostrada: la multa è inevitabile
Un automobilista ha effettuato un'inversione di marcia in autostrada lungo una bretella di collegamento. La Polizia Stradale ha contestato la grave violazione del Codice della Strada. Il guidatore ha giustificato la manovra sostenendo l'assenza di traffico, l'ottima visibilità e la mancanza di una barriera centrale invalicabile, invocando la buona fede e l'errore scusabile. Il Giudice di Pace ha inizialmente annullato la multa, ma il Tribunale ha ribaltato la decisione. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione e ha dichiarato inammissibile il ricorso del conducente. I giudici hanno chiarito che il divieto di inversione di marcia in autostrada è assoluto. L'assenza di ostacoli fisici o le buone condizioni ambientali non giustificano la manovra dangerousa. La presunta buona fede non elimina la colpa del guidatore.
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Querela di falso: errore sul veicolo ma la multa resta valida
Un automobilista ha proposto una querela di falso contro un verbale di contravvenzione per inversione di marcia in prossimità di un incrocio, contestando l'errata indicazione del tipo di veicolo, definito come veicolo merci anziché autovettura. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo l'errore una semplice svista materiale ininfluente sulla validità dell'atto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'automobilista, confermando che le imprecisioni secondarie non provano la falsità del verbale se i dati essenziali come targa, ora e luogo sono corretti. L'automobilista perde definitivamente la causa e viene condannato a pagare le spese processuali.
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Immissione nel flusso della circolazione e precedenza negata
Il conducente di un'automobile, dopo essere ripartito da uno stallo di sosta, ha effettuato l'immissione nel flusso della circolazione provocando la caduta di un motociclista che sopraggiungeva. Il Comune ha sanzionato il conducente per violazione dell'articolo 154 del Codice della Strada. Il conducente e la società proprietaria del veicolo hanno impugnato il verbale, sostenendo di aver completato la manovra e che il motociclista viaggiava a velocità eccessiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'immissione nel flusso della circolazione richiede la massima diligenza e che il giudice di merito ha valutato correttamente le prove oggettive, escludendo la responsabilità esclusiva del motociclista. Vince il Comune.
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