Un Imputato era stato condannato in appello per lesioni personali colpose. Ha presentato ricorso in Cassazione. Durante il procedimento, la Persona Offesa ha effettuato la **remissione di querela**, accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la condanna senza rinvio. Ha stabilito che la **remissione di querela**, se accettata, estingue il reato, specialmente quando il reato è procedibile a querela di parte. L'Imputato ha dovuto comunque pagare le spese processuali.
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