La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4236/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di leasing traslativo. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il valore da detrarre dal credito della società concedente è il prezzo effettivo di rivendita del bene e non il suo valore di mercato. Spetta all'utilizzatore dimostrare che la società di leasing ha agito in modo negligente o abusivo nella ricollocazione del bene, aggravando la sua posizione debitoria. In assenza di tale prova, si presume che la società abbia agito nel proprio interesse per ottenere il miglior prezzo possibile.
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