Un'azienda acquista un terreno edificabile usufruendo di imposte ridotte. Prima di costruire, rivende il terreno a un'altra società con riserva di proprietà. L'Agenzia delle Entrate revoca i benefici, contestando la decadenza agevolazioni fiscali poiché l'edificazione non è stata eseguita dal primo acquirente. La Corte di Cassazione conferma la revoca: il bonus ha natura soggettiva. Per mantenere l'agevolazione, lo stesso soggetto che ha acquistato il terreno deve realizzare la costruzione entro cinque anni. La vendita del terreno a terzi, anche se con riserva di proprietà, comporta la perdita definitiva del beneficio fiscale.
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