Un ente pubblico vende un fondo agricolo con una clausola che ne mantiene la proprietà fino al saldo. L'acquirente, legato alla criminalità organizzata, non paga e il bene viene confiscato dallo Stato. Solo dopo la confisca, l'ente venditore risolve il contratto per inadempimento e chiede la restituzione del fondo. La Cassazione dà torto all'ente. Stabilisce un principio chiave sulla confisca di beni con patto di riservato dominio: la confisca prevale sulla risoluzione del contratto avvenuta successivamente. Lo Stato aveva già acquisito i diritti dell'acquirente (possesso e aspettativa di proprietà) e tale acquisizione è opponibile al venditore, che perde definitivamente il bene.
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