Il Contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'integrazione del contributo unificato dovuto per un giudizio amministrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'invito al pagamento notificato presso il domicilio eletto è l'atto impositivo da impugnare nei termini. Se non opposto, la debenza del tributo si cristallizza e non può essere contestata con la successiva cartella esattoriale. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il termine di trenta giorni previsto per l'invito al pagamento ha natura meramente ordinatoria e non comporta alcuna decadenza per l'Amministrazione. Il diritto alla riscossione del contributo unificato, avendo natura tributaria, è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
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