Un cittadino straniero ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione il diniego della propria richiesta di protezione. I giudici supremi hanno tuttavia rilevato d'ufficio la giuridica inesistenza della procura speciale allegata al ricorso. Il documento difensivo, infatti, non conteneva alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata né indicava la volontà di instaurare il giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha conseguentemente dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno stabilito che le conseguenze economiche negative, in particolare il raddoppio del contributo unificato, ricadono esclusivamente sul difensore che ha promosso la causa senza valido mandato e non sul cliente rappresentato.
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