La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34128/2024, ha stabilito un importante principio in materia di pignoramento immobiliare. La Corte ha chiarito che l'utilizzo di dati catastali non aggiornati nell'atto di pignoramento non ne determina automaticamente la nullità, a condizione che il bene sia comunque identificabile senza incertezze attraverso la documentazione complessiva depositata nel procedimento. Al contempo, ha confermato la legittimità della revoca di un'aggiudicazione da parte del giudice dell'esecuzione qualora manchi la continuità delle trascrizioni, non per vizio della vendita, ma a tutela della stabilità e affidabilità del trasferimento giudiziario.
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