Un detenuto, soggetto sia a esecuzione di pena che a custodia cautelare, si è visto negare dal GIP il 'nulla osta' per usufruire di un permesso concesso dal Tribunale di Sorveglianza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: la decisione del GIP, che regola le modalità temporanee della misura cautelare, è un provvedimento non impugnabile, poiché non incide in modo stabile sulla libertà personale.
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