Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione stabiliscono due principi fondamentali: la perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un bene (perdita di chance) costituisce danno patrimoniale ai fini del reato di estorsione. Inoltre, la condotta di chi allontana con minacce un offerente da un'asta pubblica può integrare sia il reato di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) sia quello di estorsione (art. 629 c.p.) in concorso formale, qualora sia provato il danno patrimoniale e l'ingiusto profitto. La decisione scaturisce da un caso di interferenza di stampo mafioso in un'asta immobiliare.
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