La Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di vendita di un bene difettoso, la colpa del venditore è presunta. Spetta a quest'ultimo dimostrare di aver agito con la normale diligenza per evitare il danno. La sentenza analizza anche il risarcimento del danno da "fermo tecnico", specificando che non è automatico (in re ipsa), ma deve essere provato dall'acquirente. Il caso riguardava la vendita e installazione di un cambio difettoso su un autocarro, con il venditore che aveva ritardato la sostituzione del pezzo nonostante le continue lamentele del cliente.
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