La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su un'impugnazione a mezzo PEC inviata prima che la legge lo consentisse. L'appello era stato trasmesso telematicamente entro i termini, ma la successiva copia cartacea era pervenuta in ritardo. La Corte ha ribadito il principio di tassatività delle forme, affermando che solo le modalità di deposito espressamente previste dalla legge sono valide, rendendo l'appello irrimediabilmente tardivo.
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