Un Contribuente ha contestato un avviso di accertamento per una tassa automobilistica, sostenendo che la notifica atto tributario fosse avvenuta oltre il termine di prescrizione. L'Ente Impositore aveva spedito l'atto in tempo, ma il Contribuente lo aveva ricevuto dopo la scadenza del termine triennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, ribadendo il principio della 'scissione soggettiva degli effetti della notificazione'. Per l'Ente Impositore, la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto, mentre per il Contribuente con la ricezione. Questo principio tutela l'amministrazione dal ritardo nella consegna, rendendo l'atto tempestivo.
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