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Art. 1486 Codice Civile

Garanzia per evizione: fabbricato salvo e spese ridotte
I proprietari di un terreno confinante chiedevano l'arretramento di un fabbricato per violazione delle distanze legali. La società acquirente chiamava in causa il venditore invocando la garanzia per evizione. Nelle more del processo d'appello, l'acquirente stipulava una transazione con i vicini: pagava una somma per istituire un divieto di costruire sul fondo confinante, salvando l'edificio dall'abbattimento. I giudici d'appello confermavano comunque a carico degli eredi del venditore la condanna a restituire oltre centomila euro per evizione parziale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei venditori. L'accordo con i vicini incide sulla garanzia per evizione: l'acquirente non può incassare il valore della demolizione evitata, altrimenti si arricchirebbe ingiustamente. Il risarcimento dovuto dal venditore deve coincidere solo con i costi effettivi sostenuti per la transazione e per le spese di difesa.
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