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Art. 148 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

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Impugnazione atti: motivazione e onere della prova
Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, contestando anche gli atti presupposti per presunta mancata notifica. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la mancata chiamata in causa dell'ente impositore non annulla il debito, ma rende responsabile l'agente della riscossione. Inoltre, ha ribadito che la motivazione sul calcolo degli interessi in un atto successivo può essere sintetica se l'atto originario era completo. In tema di impugnazione atti presupposti, spetta al contribuente provare la mancata notifica.
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