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Art. 148 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 148 Codice Civile

Obbligo mantenimento ascendenti: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione conferma l'obbligo di mantenimento degli ascendenti (nonni) nei confronti della nipote, a fronte del persistente e volontario inadempimento del padre, resosi irreperibile, e delle insufficienti capacità economiche della madre. L'ordinanza chiarisce che tale obbligo non è una surroga di quello paterno, ma una responsabilità sussidiaria che scatta quando entrambi i genitori non sono in grado di provvedere pienamente alle esigenze del minore. Pertanto, l'obbligo mantenimento ascendenti è stato ritenuto operante.
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Addebito separazione malattia: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che la malattia psichiatrica di un coniuge non esclude automaticamente l'addebito della separazione. Con l'ordinanza 10711/2023, ha cassato la decisione di merito che negava l'addebito a una moglie affetta da disturbo bipolare, ritenendo che il giudice debba sempre valutare concretamente la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La mera diagnosi non basta a giustificare comportamenti contrari ai doveri coniugali, specialmente se violenti. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Assegno di mantenimento: redditi di entrambi i genitori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4145/2023, ha stabilito che per determinare l'assegno di mantenimento per un figlio, il giudice deve effettuare una valutazione comparativa dei redditi e dei patrimoni di entrambi i genitori. Non è sufficiente considerare solo la situazione economica del genitore obbligato al versamento. La Corte ha accolto il ricorso di un padre, annullando la decisione della Corte d'Appello che aveva omesso di indagare sulle risorse economiche della madre, violando così il principio di proporzionalità.
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Danno endofamiliare: risarcimento e prova presuntiva
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24719/2025, si è pronunciata su un caso di danno endofamiliare richiesto da un figlio nei confronti del padre assente. Ribaltando la decisione della Corte d'Appello, ha stabilito che il danno derivante dalla violazione dei doveri genitoriali, pur non essendo 'in re ipsa', può essere provato tramite presunzioni. La prolungata e consapevole assenza di un genitore è un fatto notorio sufficiente a far presumere un'alterazione pregiudizievole nella vita del figlio, semplificando così l'onere della prova per la vittima.
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Incapacità a testimoniare della madre: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7171/2024, ha stabilito che la madre non è affetta da incapacità a testimoniare nella causa promossa dalla figlia maggiorenne contro il padre biologico per il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo riconoscimento. La Corte ha chiarito che l'interesse della madre è solo di fatto e non giuridico, non potendo essere chiamata a rispondere in solido per la violazione di obblighi che, nel caso specifico, erano contestati solo al padre. Di conseguenza, è stata cassata la sentenza d'appello che aveva escluso la testimonianza della madre, con rinvio per un nuovo esame del merito.
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Spese straordinarie figli: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7169/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di spese straordinarie per i figli di genitori separati. Il caso riguardava la richiesta di rimborso da parte di una madre per le ingenti spese universitarie e altre sostenute per il figlio. La Corte d'Appello le aveva negate, ritenendole prevedibili dato l'alto status socio-culturale dei genitori. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, chiarendo che la prevedibilità di una spesa va valutata al momento in cui l'assegno di mantenimento è stato originariamente determinato (nel caso di specie, molti anni prima), e non in un momento successivo. Pertanto, costi significativi e non ipotizzabili all'epoca, come l'iscrizione a un'università privata fuori sede, costituiscono spese straordinarie da ripartire tra i genitori.
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