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Art. 1470 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1470 Codice Civile

Cessione di ramo d’azienda: i dipendenti perdono la causa
Tre dipendenti hanno impugnato la cessione di ramo d'azienda attuata dalla loro società datrice di lavoro verso un'altra impresa, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro originario. I lavoratori sostenevano che il ramo ceduto mancasse di autonomia funzionale a causa della mancata cessione di figure professionali chiave e che il contratto fosse nullo per mancanza di un prezzo effettivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. La Suprema Corte ha confermato la validità del trasferimento, rilevando che l'autonomia del ramo era dimostrata dal passaggio di beni, personale, contratti e debiti/crediti, e che le contestazioni sul prezzo e sulle prove testimoniali erano infondate o tardive. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Simulazione cessione d’azienda: licenziamento nullo
La Corte di Cassazione conferma la nullità di un licenziamento per ritorsione, avvenuto nel contesto di una simulazione cessione d'azienda. I giudici hanno identificato un'operazione fraudolenta, con la creazione di una nuova società e la successiva cancellazione di quella originaria, finalizzata unicamente a eludere i diritti del lavoratore. È stato riconosciuto un 'unico centro di imputazione' del rapporto di lavoro, che ha reso l'operazione societaria un mero schermo giuridico e il licenziamento un atto illegittimo perché basato su un motivo illecito determinante.
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Licenziamento ritorsivo: la Cassazione e la simulazione
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un licenziamento ritorsivo, avvenuto a seguito di una cessione d'azienda risultata simulata. La Corte ha identificato un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, superando lo schermo societario creato ad arte per eludere i diritti del lavoratore. La sentenza stabilisce che la creazione di una nuova società e il trasferimento fittizio dell'azienda, finalizzati unicamente a licenziare un dipendente scomodo, costituiscono un'operazione illecita, con conseguente reintegrazione del lavoratore e risarcimento del danno.
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