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Art. 1460 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1460 Codice Civile

Contratto di trasporto internazionale e tribunale competente
Una società di trasporti italiana ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società con sede a San Marino per il mancato pagamento del corrispettivo relativo al trasporto di campioni biologici prelevati in ospedali italiani e consegnati a San Marino. La società committente sanmarinese si è opposta, contestando la giurisdizione italiana poiché ha sede extra-UE e la consegna è avvenuta all'estero, oltre a lamentare ritardi nell'esecuzione del servizio. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la giurisdizione italiana e condannato la committente al pagamento. Per ogni contratto di trasporto internazionale, la giurisdizione spetta sia al giudice del luogo di partenza sia a quello di destinazione; inoltre, le lamentele sui ritardi erano generiche e prive di danni concreti.
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Canoni Concessori: Comune inadempiente? Decide il Giudice Civile
Una società concessionaria di uno stand in un mercato comunale si opponeva al pagamento dei canoni, lamentando gravi inadempienze da parte del Comune nella manutenzione e gestione dei servizi. Il Comune sosteneva che la causa dovesse essere decisa dal giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha invece chiarito il principio sulla giurisdizione canoni concessori: quando la lite non contesta il potere autoritativo dell'ente, ma riguarda aspetti puramente patrimoniali legati all'inadempimento contrattuale (come la richiesta di riduzione del canone per mancati servizi), la competenza spetta al giudice ordinario. La Corte ha quindi affermato la giurisdizione del tribunale civile, dove il rapporto tra ente e privato è considerato paritetico.
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Giurisdizione giudice ordinario: accordi P.A.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22774/2025, ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia tra un Comune e due società energetiche. Il caso riguarda il mancato pagamento di misure compensative previste da una convenzione per un parco eolico. La Corte ha chiarito che, quando la disputa ha carattere puramente patrimoniale e non coinvolge l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., la competenza spetta al giudice ordinario, anche se la legge prevede un obbligo di rinegoziazione dell'accordo.
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