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Art. 146 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 146 Codice di Procedura Penale

Pena sospesa: niente passaporto per il condannato
Un soggetto, condannato a una pena detentiva di quattro anni con esecuzione sospesa in attesa della decisione su misure alternative, ha richiesto il nulla osta al mantenimento del passaporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la pena sospesa in questo contesto è pienamente esecutiva. Di conseguenza, sussiste l'impedimento legale al rilascio o al mantenimento del passaporto, poiché il condannato è una persona che "deve espiare una pena restrittiva della libertà personale" ai sensi della legge n. 1185/1967.
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Aggravante immigrazione: prova del numero di migranti
Un soggetto è stato condannato per aver favorito l'immigrazione clandestina. La Cassazione ha parzialmente annullato la sentenza, non ritenendo provata l'aggravante del numero di migranti (cinque persone), poiché le prove (chat telefoniche) indicavano che l'imputato era a conoscenza solo di due. Ha invece confermato l'aggravante del profitto e rigettato le eccezioni sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni di un migrante in sede di rito abbreviato.
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