LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1450 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1450 Codice Civile

Rescissione per lesione: quando il prezzo basso non annulla la vendita
La Venditrice chiede la rescissione per lesione di un contratto preliminare di vendita immobiliare, sostenendo che il prezzo pattuito fosse inferiore alla metà del valore reale del bene. Gli Acquirenti si oppongono e chiedono il trasferimento forzato dell'immobile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Venditrice. I giudici chiariscono che, per calcolare lo squilibrio economico, non si deve usare una valutazione astratta della casa, ma occorre considerare i prezzi reali di mercato dell'epoca e le trattative concrete, incluse le carenze dell'immobile come la mancanza di abitabilità. Di conseguenza, non essendoci una sproporzione superiore alla metà, la domanda di rescissione per lesione viene respinta e la proprietà viene trasferita agli Acquirenti dietro pagamento del saldo del prezzo.
Continua »
Rescissione per lesione: contratto annullato
La Corte di Cassazione conferma la rescissione per lesione di un contratto di cessione immobiliare. Una società aveva acquisito un bene a un prezzo inferiore alla metà del suo valore, approfittando dello stato di bisogno del venditore. La Corte ha respinto le difese dell'acquirente, chiarendo che lo stato di bisogno non richiede indigenza assoluta ma anche una semplice difficoltà economica che spinge ad accettare l'accordo svantaggioso. L'offerta di adeguamento del prezzo è stata ritenuta insufficiente.
Continua »