Il caso riguarda l'impugnazione della dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice. Il legale rappresentante ha contestato la validità della notifica del ricorso, eseguita direttamente dal creditore tramite posta al socio accomandatario, anziché tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a cura della cancelleria del tribunale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la notifica ricorso fallimentare deve obbligatoriamente avvenire in via telematica tramite PEC della cancelleria. Solo in caso di impossibilità o esito negativo della PEC, l'ufficiale giudiziario può procedere con la notifica fisica presso la sede legale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva ritenuto valida la notifica postale, rinviando la causa alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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