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Art. 145 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 145 Codice Civile

Azione revocatoria: improcedibile se il creditore fallisce
La Corte di Cassazione chiarisce che l'azione revocatoria fallimentare diventa improcedibile se la società che ha ricevuto i pagamenti (creditore accipiens) viene a sua volta assoggettata a liquidazione giudiziale. L'azione non può proseguire in sede ordinaria ma deve essere convertita in una domanda di insinuazione al passivo nel fallimento del creditore. La decisione si fonda sul principio di cristallizzazione del patrimonio del soggetto fallito, che non può essere modificato da azioni costitutive successive.
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Notifica liquidazione giudiziale: PEC e sede legale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26370/2025, ha rigettato il ricorso dell'ex liquidatore di una S.r.l. avverso la dichiarazione di liquidazione giudiziale. La Corte ha confermato due principi fondamentali: primo, per richiedere la liquidazione non serve un credito accertato con sentenza definitiva, ma è sufficiente una valutazione sommaria del giudice; secondo, la notifica liquidazione giudiziale è valida se eseguita all'indirizzo PEC della società, anche se cancellata dal registro imprese, poiché l'imprenditore ha l'obbligo di mantenerlo attivo per un anno.
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