La Questura disponeva il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio a seguito di espulsione prefettizia. Durante l'udienza, il difensore eccepiva l'impossibilità del trattenuto di comprendere l'italiano e richiedeva un interprete georgiano. Il Giudice di Pace procedeva comunque e convalidava la misura senza nominare l'interprete né verificare le competenze linguistiche dello straniero. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento. La Suprema Corte stabilisce che la convalida del trattenimento impone l'assistenza linguistica per consentire una difesa reale. La presenza fisica senza comprensione non basta a soddisfare il diritto di difesa. Il decreto impugnato è nullo e il trattenimento perde efficacia con effetto retroattivo fin dalla sua origine.
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